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Origine e inquadramento generale del Trust: il Trust è un istituto di matrice anglosassone riconosciuto dal nostro ordinamento in seguito alla ratifica, con Legge 9 ottobre 1989, n. 364, della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985.
A mente dell’art. 2 della suddetta Convenzione per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa -, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
La norma prosegue elencando gli elementi costitutivi dell’istituto:
i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee (il c.d. patrimonio segregato);
i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo di amministrare, gestite o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari imposte dalla legge.

Una speciale figura di trust è il trust c.d. autodichiarato, costituito per effetto di una dichiarazione unilaterale del soggetto disponente, il quale viene a coincidere con il trustee.
Applicazione dell’IMU: ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, che disciplina l’Imposta municipale propria, soggetti passivi del tributo sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati (…), ovvero il titolare di altro diritto reale sugli stessi.
Ne consegue che, a partire dal trasferimento della piena proprietà dell’immobile dal soggetto disponente al trust, l’obbligo di versare il tributo graverà sul trust.
Esenzione IMU ex art. 9 del d.lgs. n. 23/2011: le esenzioni in materia di imposta municipale propria ricalcano, sostanzialmente, quelle già previste per l’ICI. Lo stesso art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, difatti, rinvia espressamente all’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992, il quale, a sua volta, dispone che sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, T.U.I.R.
Tale norma prevede, tra l’altro, l’esonero dal pagamento dell’ICI nel caso in cui gli immobili siano utilizzati da Enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché le attività di cui all’art. 16, lett. a), della Legge n. 222/1985.

È opportuno, inoltre, chiarire che l’art. 73 del DPR n. 917/1986 definisce non commerciali gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, intendendosi per tale attività quella che determina reddito d’impresa ex art. 55 del DPR n. 917/1986.
Sentenza CTP di Parma n. 89/04/2012 del 21.05.2012: la pronuncia in oggetto, in applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992, chiarisce che il trust è soggetto passivo ICI, in relazione all’immobile trasferito allo stesso in piena proprietà, a meno che non abbia finalità non lucrativa e funzione assistenziale. Evidentemente questa funzione dovrà ritenersi esclusa qualora dall’atto istitutivo si evinca che il fine dell’istituto sia “il conseguimento della miglior gestione del patrimonio nell’interesse del disponente al fine della sua trasmissione ai beneficiari”.

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