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L’interposizione illecita di manodopera è quando lo pseudo-appaltatore si limita a mettere a disposizione dello pseudo-committente le sole prestazioni lavorative dei propri dipendenti, i quali finiscono per essere di fatto alle dipendenze di quest’ultimo. Rinviando a quanto disposto dall’art. 29, d.lgs. 276/2003, che definisce il contratto di appalto richiamando l’articolo 1655 c.c., pare opportuno evidenziare che è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa che l’applicazione della disposizione normativa di cui all’art. 29, d.lgs. 276/2003, agli appalti caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, consente di ravvisare una fattispecie di appalto genuino anche in presenza del solo potere direttivo nei confronti dei lavoratori. Ciò posto, “è, allora, evidente che i mezzi materiali possono essere forniti anche dal committente e, ciò, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga in capo all’appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio d’impresa che deve gravare sull’appaltatore (sul punto si veda anche TAR Lombardia Brescia sez. I del 13/11/2008 n. 1627)” (T.A.R. Veneto – Venezia, III, Sent. 19 marzo 2015, n. 314).

Ciò posto, ogniqualvolta il rischio d’impresa gravi non sull’appaltatore, bensì sul committente, sarà integrata un’ipotesi di appalto fittizio, sanzionabile ai sensi dell’art. 18, comma 5 bis, d.lgs. 276/2003. Nel caso in cui sia violata la predetta disposizione normativa, l’art. 18, decr. cit., coordinato con quanto disposto dal d.lgs. n. 08/2016 [v. artt. 1 e 6 – n.d.r.], che prevede la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, individua la sanzione amministrativa applicabile.

Rilevato quanto sopra, occorre ora indagare l’identità del soggetto destinatario della sanzione amministrativa quando l’illecito sia commesso da un’Amministrazione Comunale. L’art. 107, comma 6, d.lgs. 267/2000, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza degli Enti Locali, non lascia dubbi in merito, stabilendo che i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione”. La disposizione normativa testé richiamata è altresì ribadita e confermata da quanto disposto dall’art. 4, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a mente del quale “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Premesso quanto sopra, ogniqualvolta un A.C. stipuli un contratto di appalto fittizio, “usufruendo” di manodopera fornita da un terzo pseudo-appaltatore, sarà soggetta alle sanzioni di cui all’art. 18, d.lgs. 276/2003, alla luce delle modifiche di cui al d.lgs. 08/2016. Stante la competenza esclusiva dei dirigenti in materia di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, nonché in ordine agli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, come stabilito dall’art. 107 TUEL, non possono che essere questi ultimi i soggetti chiamati a rispondere [sanzionati – n.d.r.] di un’illecita definizione della procedura di appalto, nonché del conseguente conferimento degli incarichi esecutivi.

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