In tema di riscossione di tributi locali, si applica il termine di prescrizione quinquennale, a decorrere dalla data di notifica della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione. Non può invocarsi l’applicazione della prescrizione decennale, in via analogica rispetto a quanto avviene nel caso in cui la pretesa erariale si fondi su una sentenza passata in giudicato.
In tal senso si è pronunciata la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 1050-12-2017: “la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del titolo giudiziale divenuto definitivo, sentenza o decreto ingiuntivo, mentre la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione costituiscono semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Orbene, l’applicazione dell’art. 2953 c.c., determinante la trasformazione del termine prescrizionale da quinquennale in decennale, si perfeziona solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo quale una sentenza o un decreto ingiuntivo. “La mancata impugnazione di un avviso di accertamento della P.A. o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale […], non determina anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”.
Gli atti amministrativi di autoformazione, in quanto tali, non sono dunque suscettibili di passare in giudicato, con conseguente esclusione dell’applicazione della suddetta norma, riservata solamente alle sentenze di condanna o al decreto ingiuntivo.
Sul punto si ricordi altresì quanto statuito dalle Sezioni Unite dalla Suprema Corte, con sentenza n. 23397 del 17.11.2016, in relazione a una vicenda che traeva origine dall’opposizione avanti al tribunale competente di un’intimazione di pagamento relativa a una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali Inps. La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l’effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni, province, comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative; con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve dell’ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Riscossione: prescrizione in 5 anni
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