Con sentenza del 2 maggio 2017, n. 912, il TAR Sicilia ha affermato che l’utilizzo delle procedure negoziate semplificate disciplinate dall’art. 36, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) non impediscano il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del menzionato D.lgs., avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, co. 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, avvengono mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Nel caso di specie, la stazione appaltante, per affidare i servizi di pulizia di un’area marina, aveva avviato una procedura negoziata semplificata ex art. 36, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 previa consultazione di tredici imprese selezionate dall’albo degli operatori economici.
La non aggiudicataria del bando di gara presentava ricorso al TAR Sicilia sostenendo che la tipologia di gara con procedura negoziata prevista dagli artt. 36 e 63 d.lgs. n. 50/2016 escludesse l’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento per i lavori di categoria OS23.
Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso poiché la disciplina applicabile è stata rispettata in ogni elemento; l’Amministrazione appaltante è infatti ricorsa alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici scelti negli elenchi appositi per gli appalti di valore compreso tra 40.000,00 e 150.000,00 euro.